Priorità, a parità di prezzo offerto, nell’ordine di merito economico con cui vengono ordinate le offerte ai fini della risoluzione del mercato. Tale priorità, disciplinata dalle delibere 168/03 e 48/04 dell’AEEG, si applica nell’ordine a: offerte riferite ad unità must run; offerte riferite ad unità alimentate da fonti rinnovabili non programmabili; offerte riferite ad unità alimentate da fonti rinnovabili programmabili; offerte riferite ad unità di produzione di cogenerazione, offerte riferite ad unità CIP6, offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata; offerte relative a contratti bilaterali. La priorità di dispacciamento non costituisce garanzia di dispacciamento.
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