Corrispettivo orario, definito dall’articolo 35 della delibera 168/03 dell’AEEG, applicato da Terna S.p.A. nei confronti degli operatori che concludono contratti bilaterali e del GME. Gli operatori che concludono contratti bilaterali versano (se positivo) o ricevono (se negativo), per ciascuna ora, tale corrispettivo in misura pari al prodotto tra: 1) la differenza tra il prezzo unico nazionale e il prezzo zonale della zona in cui sono collocati i punti di immissione; 2) il programma di produzione comunicato a Terna S.p.A. in esecuzione dei contratti bilaterali. Per il GME, tale corrispettivo è pari, in ciascuna ora, sia su MGP che su MA, alla differenza tra il valore di acquisto e di vendita delle quantità di borsa.
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