in base al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi, combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione e a garantire un adeguato potere calorifico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche.
La termoutilizzazione del CDR può avvenire in impianti dedicati o in co-combustione con un combustibile tradizionale. |